Art. 65.
(Restituzione di atti e documenti).

      1. Il perito agrario può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente sino alla corresponsione degli onorari, delle indennità e del rimborso delle spese sostenute.
      2. In caso di reclamo del committente, il presidente del consiglio del collegio regionale invita il perito agrario a depositare presso la sede del collegio stesso gli atti ed i documenti ricevuti, riservandosi di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.
      3. Il presidente del consiglio del collegio regionale, sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, consegna al committente gli atti e i documenti ricevuti in deposito, previo impegno di questi a restituirli al professionista in caso di mancata conciliazione.